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  SICUREZZA ED EMERGENZA




  sab.  20.04.2024 
TELESOCCORSO

 
Telesoccorso
A chi si rivolge
Regolamento
   


 


REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE
DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO

 

Art. 1 ( Finalità )

1 Il Telesoccorso è un servizio tecnologico che vuole assicurare interventi rapidi e tempestivi di tipo sociale e sanitario a favore di tutta la popolazione residente sul territorio comunale, prevedendo forme di agevolazione graduata per la popolazione più esposta a disagi ed indigente.

Art. 2 ( Obiettivi )


1 Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di:

  • di tutelare la salute degli utenti;
  • essere di supporto alle persone che vivono sole;
  • prevenire l'istituzionalizzazione di quei soggetti che, pur in condizione parziale di non autosufficienza, possono mantenere una qualità della vita accettabile all'interno delle proprie abitazioni.
Art. 3 ( Organizzazione del servizio)


1 Il Comune organizza il servizio di telesoccorso agli anziani e / o portatori di handicap permanente o temporaneo e / o persone affette da particolari patologie residenti nel territorio comunale che si trovino in condizioni di solitudine e / o grave indigenza, secondo i criteri che di seguito vengono specificati.

2 Il servizio consiste nella dotazione di idonea apparecchiatura elettronica atta ad allertare, in tempo reale, i servizi di soccorso tramite la centrale operativa di telesoccorso.

3 Il Comune svolgerà il servizio in questione mediante affidamento in concessione ad apposita società operante sul territorio sulla base di convenzione, nella quale dovrà essere previsto:

  • La tariffa mensile per utente sia privati che di quelli che usufruiscono delle agevolazioni del comune,
  • La dotazione dell'apparecchiatura elettronica da mettere a disposizione per ogni utente,
  • Gli altri servizi forniti.

4 Il servizio avrà la copertura di 24 ore su 24 ore. Il Comune fornirà alla Società incaricata del servizio, le schede degli utenti che usufruiscono delle agevolazioni indicate all'articolo 4 e le informazioni utili per rendere il servizio funzionale ed efficiente. Le schede, denominate Mappa di Soccorso personalizzato, sono concordate con la stessa società concessionaria del servizio.

5 Gli utenti che usufruiscono delle agevolazioni indicate all'art. 4, all'atto dell'attivazione del servizio, autorizzano espressamente il Comune a fornire le suddette informazioni.

Art. 4 ( Soggetti ammessi al servizio )

1 Viene riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale il servizio di cui all'articolo 1 ad una tariffa fissa concordata uguale per tutti.

2 Sono ammessi ad usufruire gratuitamente del servizio con totale spesa a carico del Comune, i cittadini che abbiano un reddito complessivo annuo determinato secondo i criteri ISEE non superiore a Euro 5.681,02.=.

3 Sono ammessi ad usufruire di una compartecipazione del 50% della spesa del servizio, i cittadini che abbiano un reddito compreso tra Euro 5.681,02.= e Euro 8.263,31.=.

4 Non sono ammesse contribuzioni totali e / o compartecipazioni al costo del servizio i soggetti aventi un reddito complessivo annuo superiore a Euro 8.263,31.=.

5 Per potere usufruire delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, i richiedenti devono fare apposita domanda al comune corredata dalla dichiarazione ISEE.

6 Prima dell'attivazione del servizio dovrà pervenire al Comune una relazione dell'assistente sociale di verifica della situazione del richiedente.

7 Le agevolazioni verranno concesse con apposito provvedimento del responsabile del servizio tenuto conto dei criteri sopra esposti.

Art. 5 ( Aggiornamento dei limiti di reddito )

1 La Giunta comunale annualmente, in sede di approvazione del Bilancio, determina l'aggiornamento dei limiti di reddito di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del presente regolamento.

2 In caso di mancato aggiornamento annuale da parte della Giunta, restano in vigore i limiti di reddito vigenti l'anno precedente.

Art. 6 ( Controlli )

1 Il Comune disporrà tramite gli uffici comunali l'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 4 per ogni richiedente.

Art. 7 ( Decadenza dall' agevolazione )

1 L'accertamento della perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 comporta la decadenza delle agevolazioni previste nello stesso articolo.

2 Il provvedimento di decadenza verrà predisposto dal responsabile del servizio previo avvio del procedimento, e decisione sulle memorie difensive dall'interessato.

Art. 8 ( Privacy )

1 Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni della Legge 31.12.1996 N. 675 e s.m.i.

Art. 9 ( Entrata in vigore )

1 Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio, ed entra in vigore il girono successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.

 



 


 








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