Art. 1 ( Finalità
) |
1 Il Telesoccorso è un servizio tecnologico
che vuole assicurare interventi rapidi e tempestivi di tipo
sociale e sanitario a favore di tutta la popolazione residente
sul territorio comunale, prevedendo forme di agevolazione graduata
per la popolazione più esposta a disagi ed indigente.
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Art. 2 ( Obiettivi ) |
1 Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di:
- di tutelare la salute degli utenti;
- essere di supporto alle persone che vivono sole;
- prevenire l'istituzionalizzazione di quei soggetti che,
pur in condizione parziale di non autosufficienza, possono
mantenere una qualità della vita accettabile all'interno
delle proprie abitazioni.
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Art. 3 ( Organizzazione
del servizio) |
1 Il Comune organizza il servizio di telesoccorso
agli anziani e / o portatori di handicap permanente o temporaneo
e / o persone affette da particolari patologie residenti nel
territorio comunale che si trovino in condizioni di solitudine
e / o grave indigenza, secondo i criteri che di seguito vengono
specificati.
2 Il servizio consiste nella dotazione di idonea
apparecchiatura elettronica atta ad allertare, in tempo reale,
i servizi di soccorso tramite la centrale operativa di telesoccorso.
3 Il Comune svolgerà il servizio in
questione mediante affidamento in concessione ad apposita
società operante sul territorio sulla base di convenzione,
nella quale dovrà essere previsto:
- La tariffa mensile per utente sia privati che di quelli
che usufruiscono delle agevolazioni del comune,
- La dotazione dell'apparecchiatura elettronica da mettere
a disposizione per ogni utente,
- Gli altri servizi forniti.
4 Il servizio avrà la copertura di 24
ore su 24 ore. Il Comune fornirà alla Società
incaricata del servizio, le schede degli utenti che usufruiscono
delle agevolazioni indicate all'articolo 4 e le informazioni
utili per rendere il servizio funzionale ed efficiente. Le
schede, denominate Mappa di Soccorso personalizzato, sono
concordate con la stessa società concessionaria del
servizio.
5 Gli utenti che usufruiscono delle agevolazioni
indicate all'art. 4, all'atto dell'attivazione del servizio,
autorizzano espressamente il Comune a fornire le suddette
informazioni.
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Art. 4 ( Soggetti ammessi
al servizio ) |
1 Viene riconosciuto a tutti i cittadini residenti
nel territorio comunale il servizio di cui all'articolo 1 ad
una tariffa fissa concordata uguale per tutti.
2 Sono ammessi ad usufruire gratuitamente del
servizio con totale spesa a carico del Comune, i cittadini che
abbiano un reddito complessivo annuo determinato secondo i criteri
ISEE non superiore a Euro 5.681,02.=.
3 Sono ammessi ad usufruire di una compartecipazione
del 50% della spesa del servizio, i cittadini che abbiano un
reddito compreso tra Euro 5.681,02.= e Euro 8.263,31.=.
4 Non sono ammesse contribuzioni totali e / o
compartecipazioni al costo del servizio i soggetti aventi un
reddito complessivo annuo superiore a Euro 8.263,31.=.
5 Per potere usufruire delle agevolazioni di cui
ai commi precedenti, i richiedenti devono fare apposita domanda
al comune corredata dalla dichiarazione ISEE.
6 Prima dell'attivazione del servizio dovrà
pervenire al Comune una relazione dell'assistente sociale di
verifica della situazione del richiedente.
7 Le agevolazioni verranno concesse con apposito
provvedimento del responsabile del servizio tenuto conto dei
criteri sopra esposti.
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Art. 5 ( Aggiornamento
dei limiti di reddito ) |
1 La Giunta comunale annualmente, in sede di approvazione
del Bilancio, determina l'aggiornamento dei limiti di reddito
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del presente regolamento.
2 In caso di mancato aggiornamento annuale da
parte della Giunta, restano in vigore i limiti di reddito vigenti
l'anno precedente.
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Art. 6 ( Controlli ) |
1 Il Comune disporrà tramite gli uffici
comunali l'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo
4 per ogni richiedente.
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Art. 7 ( Decadenza dall'
agevolazione ) |
1 L'accertamento della perdita dei requisiti di
cui all'articolo 4 comporta la decadenza delle agevolazioni
previste nello stesso articolo.
2 Il provvedimento di decadenza verrà predisposto
dal responsabile del servizio previo avvio del procedimento,
e decisione sulle memorie difensive dall'interessato.
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Art. 8 ( Privacy ) |
1 Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento
è svolto nel rispetto delle disposizioni della Legge
31.12.1996 N. 675 e s.m.i.
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Art. 9 ( Entrata in vigore
) |
1 Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività
della deliberazione di approvazione, è pubblicato per
15 giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio, ed entra
in vigore il girono successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.
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